La Cassazione si pronuncia per la prima volta sui falsi programmi musicali

Una causa pilota promossa in sede penale dalla SIAE in materia di falsi programmi musicali si è conclusa di recente con esito del tutto positivo per il diritto di autore.
Con sentenza 40783/09 la Corte Suprema di Cassazione ha infatti respinto il ricorso dell’imputato, in quanto inammissibile, confermando in via definitiva la condanna disposta in primo grado dal Tribunale di Roma nel 2006 e ribadita dalla Corte di Appello nel 2008, in ordine ai reati di truffa aggravata nei confronti di ente pubblico e di utilizzazione abusiva delle opere musicali di cui all’art 171 lett. b) della legge 633/1941.
La vicenda giudiziaria trae origine da una denuncia della SIAE risalente al 2001 con la quale – a seguito delle verifiche svolte dai tecnici musicali presso noti bar e pubblici esercizi della Capitale – è stata accertata, e portata a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria, l’esistenza di una vasta organizzazione con finalità illecite.
In particolare, alcuni soggetti inizialmente individuati dalle indagini del P.M. sono stati nel prosieguo prosciolti, mentre è stata affermata la responsabilità penale dell’imputato nella triplice veste di organizzatore delle manifestazioni, di autore e di editore associato alla SIAE.
Attraverso un meccanismo truffaldino ben collaudato venivano presentati programmi musicali per intrattenimenti mai svolti ovvero con indicazione di brani (i cui titoli erano riconducibili a società di edizione di proprietà dell’imputato o di suoi congiunti) diversi da quelli effettivamente eseguiti ed appartenenti al repertorio tradizionale e di successo. In tal modo si era reso possibile lucrare indebiti ed ingenti compensi per diritti di autore, nonostante i provvedimenti cautelativi nel frattempo adottati dall’Ente.
Entrambe le pronunce di merito hanno inoltre riconosciuto i danni patrimoniali e morali subiti dalla SIAE, anche nella forma indiretta derivante dall’attività spesa per la neutralizzazione della condotta illecita.
La SIAE ha presentato numerose denunce per fatti analoghi dal momento che la compilazione accurata e fedele del programma musicale costituisce il necessario presupposto per la corretta ripartizione dei compensi agli aventi diritto, da intendersi come il “cuore” dell’attività di intermediazione svolta dall’Ente per la tutela dei diritti economici dei propri associati.
Fonte: www.siae.it