Il Regolamento

Testo approvato nel 2005

U.N.C.L.A.
UNIONE NAZIONALE COMPOSITORI LIBRETTISTI AUTORI DI MUSICA POPOLARE

SINDACATO DI CATEGORIA

REGOLAMENTO

ISCRIZIONI

Art. 1

Domanda di iscrizione

 

  1. La domanda di iscrizione all’U.N.C.L.A. deve essere inoltrata alla Sed e Sociale e comporta, da parte del richiedente, la dichiarazione in fede di possedere i requisiti stabiliti dall’Art. 5 dello Statuto per l’assegnazione alla categoria “A” (SOCIO ORDINARIO), alla categoria “B” (SOCIO SOSTENITORE), o alla categoria “C” (SOCIO STRAORDINARIO).
  2. Il modulo della domanda di iscrizione nonché una copia dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione, verranno forniti dalla Segreteria a richiesta dell’interessato.
  3. La domanda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà essere inviata al Consiglio Direttivo, unitamente alla quota associativa annua per il socio ordinario e l’accettazione delle diverse condizioni di cui al successivo art. 2 per il socio straordinario, con il pagamento, in via transitoria, per il primo anno, della quota minima di tre volte la quota sociale che darà diritto, nel caso di accettazione della domanda, al rilascio della tessera sociale.
  4. Il Consiglio Direttivo, cui compete l’esame della domanda e la facoltà di eventuali accertamenti, comunicherà all’interessato, nel termine di trenta giorni, l’accettazione o la reiezione della domanda.
  5. L’iscrizione, ai sensi dell’Art. 6 comma 2 dello Statuto, s’intende annuale e l’iscritto dovrà ritirare la tessera sociale entro il 1° trimestre dell’anno solare, versando la relativa quota associativa.

Art. 2

Quote sociali

  1. Le quote sociali sono stabilite dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 18 comma 2 lett. d) dello Statuto.
  2. La quota associativa minima annuale degli associati SOSTENITORI AUTORI è pari allo 0.0025 (2,5 per 1.000) dell’incasso annuo realizzato presso la società di gestione collettiva di appartenenza con un minimo di 3 volte ed un massimo di 20 volte la quota sociale. L’associato SOSTENITORE deve conferire delega all’Associazione per l’incasso semestrale diretto della quota presso la società di gestione collettiva di appartenenza.
  3. La quota associativa annuale degli associati SOSTENITORI INTERPRETI è pari a un minimo di 3 volte ed un massimo di 20 volte la quota sociale.

Art. 3

Decadenza per morosità – riamissione

  1. L’iscritto non in regola con i pagamenti dovuti e che non ottemperasse all’invito, comunicatogli a mezzo lettera raccomandata, di regolarizzare, nel termine di trenta giorni, la propria posizione, sarà dichiarato decaduto per morosità.
  2. L’iscritto moroso può essere successivamente riammesso qualora provveda a mettersi in regola con i pagamenti, versando anche i contributi arretrati, senza alcuna rivendicazione di diritti relativi al periodo di mora.

Art. 4

Applicazione delle sanzioni

  1. All’iscritto che non ottemperi agli obblighi derivanti dallo Statuto e dal Regolamento e che, per il suo comportamento, arrechi comunque pregiudizio morale o materiale all’Associazione, verranno contestati gli atti di trasgressione, con lettera raccomandata, dal Comitato di Presidenza.
  2. L’iscritto ha facoltà di far pervenire al Comitato di Presidenza, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’atto di contestazione, le proprie giustificazioni, chiedendo, se del caso, di essere inteso personalmente.
  3. Accertata l’esistenza dell’addebito, gli atti istruttori verranno trasmessi dal Comitato di Presidenza al Consiglio Direttivo che, secondo il grado dell’infrazione, delibererà la sanzione da applicare all’iscritto, in conformità all’Art. 18 dello Statuto.

Art. 5

Comunicazione delle delibere del Consiglio Direttivo in materia di iscrizioni e sanzioni

  1. Ogni delibera del Consiglio Direttivo, sia in merito alla reiezione della domanda di iscrizione, sia in merito a provvedimenti che riguardano la decadenza, la sanzione disciplinare o la radiazione a carico dell’iscritto, verrà comunicata all’interessato dal Comitato di Presidenza con lettera raccomandata contenente la deliberazione motivata, entro trenta giorni dalla data della decisione.

Art. 6

Appello

  1. Avverso la deliberazione del Consiglio Direttivo, l’interessato può appellarsi, nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, alla Commissione dei Ricorsi, con lettera raccomandata, esponendo i motivi del ricorso e chiedendo – se del caso – l’audizione personale.
  2. La Commissione dei Ricorsi, entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso, vagliate le ragioni, deciderà in via definitiva, comunicando le conclusioni all’interessato a mezzo lettera raccomandata.

Art. 7

Dimissioni

  1. L’iscritto che non intendesse più di far parte dell’Associazione, dovrà presentare le dimissioni per iscritto, motivandone le ragioni, al Consiglio Direttivo.

Art. 8

Iscrizione “ad honorem”

  1. L’iscrizione «ad honorem», prevista dall’ultimo comma dell’Art. 5 comma 3 dello Statuto, è deliberata dal Comitato di Presidenza su proposta del Consiglio Direttivo.

 

ASSEMBLEA

Art. 9

Convocazione

  1. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo secondo quanto disposto dall’Art. 13 dello Statuto.
  2. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, contenente l’Ordine del giorno, viene affisso presso la Sede Sociale e inviato a tutti gli iscritti almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione.
  3. Per la convocazione dell’Assemblea in via straordinaria, vengono seguite le stesse modalità contemplate nei commi precedenti del presente articolo.

Art. 10

Sessione ordinaria

  1. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per approvare i Bilanci e le relazioni annuali del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e per deliberare sulle questioni poste all’Ordine del giorno.
  2. L’Assemblea potrà essere tenuta anche in luogo diverso dalla Sede Sociale e che verrà indicato nell’avviso di convocazione.
  3. Per avere ingresso nel locale ove si tiene l’Assemblea, gli iscritti dovranno esibire l’avviso di convocazione nonché la tessera sociale dell’anno in corso.
  4. L’assemblea nomina un Presidente ed un Segretario di seduta in caso di impedimento rispettivamente del Segretario Generale e del Tesoriere previsti dall’art 13 dello Statuto.
  5. Gli iscritti che intendessero proporre temi da iscriversi nell’Ordine del giorno, dovranno darne avviso in tempo utile al Consiglio Direttivo.

Art. 11

Votazioni

  1. Per le questioni che richiedono una votazione, questa verrà fatta per alzata di mano, con prova e controprova.
  2. Per le votazioni per appello nominale, gli iscritti votanti, invitati per ordine alfabetico dal Segretario dell’Assemblea, esprimeranno il loro voto che verrà trascritto sull’apposito registro. Fatta la somma dei voti favorevoli e di quelli sfavorevoli, il Segretario comunicherà all’Assemblea i risultati della votazione.
  3. Per le votazioni a scrutinio segreto, il Segretario dell’Assemblea distribuirà a ciascun iscritto votante una scheda su cui verrà espresso il voto e che verrà imbussolata in un’urna.
  4. Quattro scrutinatori, nominati dall’Assemblea, (uno autore “Ordinario” e uno autore “Sostenitore”, uno artista interprete “Ordinario” e uno artista interprete “Sostenitore”) assistiti dal Segretario dell’Assemblea, procederanno allo spoglio delle schede e proclameranno, seduta stante, i risultati della votazione.

Art. 12

Elezione delle cariche sociali

  1. Ogni quattro anni, a norma dell’art. 14 comma 1 lett. a) dello Statuto, l’Assemblea procede alle elezioni delle cariche sociali con scrutinio segreto e con le modalità stabilite dagli Artt. 29 e segg. del presente Regolamento.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13

Designazione e accettazione. Nomine

  1. Ai membri nominati dal Consiglio Direttivo sarà data comunicazione scritta della designazione. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, essi dovranno far pervenire all’Associazione l’accettazione della nomina. Trascorso tale termine senza che il designatoabbia dato alcun cenno di gradimento della nomina, il Consiglio Direttivo procederà alla nuova nomina sostitutiva.
  2. Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dall’elezione, si riunisce per eleggere nel proprio seno il Comitato di Presidenza e nominare il Segretario Generale.
  3. Esso nomina, altresì, ai sensi dell’Art. 17 dello Statuto, lettera b) e c) il Tesoriere e i membri del Collegio del Probiviri.

Art. 14

Riunioni. Avviso di convocazione

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce in conformità a quanto predisposto dall’Art. 19 dello Statuto e comunque non meno di due volte all’anno.
  2. L’avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, contenente gli argomenti posti all’Ordine del giorno, deve essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
  3. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata telegraficamente o telefonicamente.

COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 15

Funzionamento e nomine

  1. Nella sua prima riunione, il Comitato di Presidenza stabilisce il proprio funzionamento; delega nel suo seno uno o più membri alla firma di atti e documenti; demanda alla firma della corrispondenza normale e la firma di Atti Speciali il Segretario.
  2. Trattandosi di questioni di particolare importanza, o di indole generale, gli Atti dovranno essere firmati da tutti i componenti il Comitato di Presidenza.

Art. 16

Altre funzioni

  1. Il Comitato di Presidenza, oltre a quanto previsto dall’Art. 22 dello Statuto, può delegare ciascuno dei suoi membri alla firma individuale per le pratiche di sua pertinenza.
  2. Il Comitato di Presidenza predispone gli Ordini del giorno da presentare al Consiglio Direttivo e all’Assemblea, contenenti rispettivamente i temi da porre all’esame, alla discussione e all’eventuale approvazione.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 17

Nomine

  1. Il Collegio dei Revisori nomina nel proprio seno un Presidente ed un Segretario.

Art. 18

Relazione al Bilancio

  1. Il Collegio dei Revisori, dopo l’esame del Bilancio consuntivo e preventivo, redige la relazione da inviare al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della data di convocazione dell’Assemblea.
  2. La relazione del Collegio dei Revisori, con il Bilancio consuntivo e preventivo, verrà proposta, dal Consiglio Direttivo, all’Assemblea per l’approvazione.

Art. 19

Esame e controllo della contabilità

  1. I Revisori, purché riuniti collegialmente in non meno di due, possono effettuare l’esame ed il controllo della contabilità sociale in qualsiasi giorno dell’anno, presso la Sede Sociale.

COMMISSIONE DEI RICORSI

Art. 20

Nomine e funzioni

  1. La Commissione dei Ricorsi nomina nel proprio seno un Presidente.
  2. Ad essa sono devoluti i ricorsi presentati dagli iscritti ai sensi degli artt. 7 e 11 dello Statuto e con le modalità contemplate dall’Art. 6 del Regolamento e stabilisce, nel modo che ritiene più opportuno, la procedura avanti di sé, fermo restando il rispetto delle regole del contraddittorio.
  3. Le decisioni della Commissione dei Ricorsi, comunicate ai sensi dell’art. 6 comma 2 del presente Regolamento, sono inappellabili.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 21

Nomine e funzioni

  1. Il Collegio dei Probiviri, nomina nel proprio seno un Presidente tra i membri autori.
  2. Esso giudica, a richiesta del Consiglio Direttivo, le controversie insorte, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto.
  3. Al Collegio dei Probiviri è demandata, nei casi controversi, l’interpretazione dello Statuto e del presente Regolamento.

TESORIERE E SEGRETARIO GENERALE

Art. 22

Funzioni

  1. Il Tesoriere svolge le sue funzioni secondo quanto stabilito dall’art. 28 dello Statuto e dal presente articolo..
  2. Il Tesoriere ha la responsabilità tecnica della gestione finanziaria dell’Associazione, dando esecuzione a tutte le operazioni riguardanti i movimenti contabili e il patrimonio sociale, deliberate dal Consiglio Direttivo.
  3. Il Tesoriere terrà le scritture contabili con un sistema che tenga in evidenza le varianti attive e passive, la consistenza dei crediti e dei debiti e le registrazioni relative alla gestione economica suddivisa fra i proventi e le spese.
  4. L’ammontare degli acquisti è determinato periodicamente dal Consiglio Direttivo che ne demanda l’attuazione al Comitato di Presidenza.
  5. Il Tesoriere ha l’obbligo di presentare la situazione di Cassa a ogni richiesta del Consiglio Direttivo ed i libri contabili quando gli siano richiesti da almeno due membri del Collegio dei Revisori.

Art. 23

Funzioni

  1. Il Segretario Generale, avente anche funzioni di Segretario dell’Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e dello schedario degli iscritti, distinti per categorie; assolve tutte le funzioni inerenti al servizio di segreteria e di archivio. Può essere assistito da un vice-segretario, scelto anche fra i non iscritti all’Associazione.

Art. 24

Inventario

  1. L’inventario dei beni mobili ed immobili dell’Associazione dovrà contenere, a cura del Segretario Generale, le seguenti indicazioni:
  2. a) numero di registrazione;
  3. b) descrizione degli oggetti;
  4. c) valore di acquisto o di stima;
  5. d) indicazione del consegnatario.
  6. L’inventario dovrà comprendere pure tutte le “voci” relative alle attività e passività dell’Associazione.

Art. 25

Registri, libri sociali e altri documenti

  1. I registri, i libri sociali, gli atti ed i documenti debbono portare il timbro dell’Associazione, la firma dei componenti gli Organi Sociali per gli atti cui sono stati espressamente delegati, del Segretario Generale e del Tesoriere secondo le competenze e l’indicazione finale del numero progressivo delle pagine.

Art. 26

Dimissioni

  1. Nel caso di dimissioni volontarie del Segretario Generale o del Tesoriere, il Consiglio Direttivo ha il potere di accettarle o di respingerle, riferendone poi il deliberato o le motivazioni all’Assemblea.

DELEGATI REGIONALI

Art. 27

Nomina e funzioni

  1. Sono nominati dal Consiglio Direttivo Delegati Regionali, uno per ciascuna regione o per ciascun raggruppamento di regione.
  2. I Delegati Regionali provvedono, nell’ambito delle rispettive circoscrizioni:
  3. a) a rappresentare l’Associazione sia presso gli associati, sia, qualora espressamente delegati, presso i vari Enti interessati ai problemi della categoria;
  4. b) a svolgere opera attiva di propaganda presso le categorie per l’iscrizione alla Associazione di nuovi associati e per il rinnovo delle tessere;
  5. c) a riunire periodicamente gli associati delle rispettive circoscrizioni per illustrare l’attività svolta dagli Organi Sociali in favore della categoria e per raccogliere proposte e suggerimenti utili al conseguimento degli scopi della Associazione.
  6. Alle riunioni delle circoscrizioni regionali possono intervenire, con funzioni di rappresentanza dell’Associazione, i membri del Consiglio Direttivo.
  7. Per l’esplicazione del proprio mandato, i Delegati Regionali potranno richiedere alla Segreteria dell’Associazione l’elenco aggiornato degli associati delle proprie circoscrizioni.

 DELEGATI PROVINCIALI

Art. 28

Nomina e funzioni

  1. Ciascun Delegato Regionale provvede a nominare per ciascuna provincia delle regioni di competenza un Delegato Provinciale. La nomina deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.
  2. I Delegati Provinciali coadiuvano il proprio Delegato Regionale nell’espletamento dei propri compiti.

ELEZIONI

Art. 29

Indizione delle elezioni

  1. Alla scadenza delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo, ai sensi degli artt. 14 comma 1 lett. a) e 26 dello Statuto e dell’art. 12 del Regolamento, convoca, con un preavviso di due mesi l’Assemblea per le elezioni alle cariche sociali, fissando il giorno e l’ora di apertura e di chiusura delle operazioni di voto.

Art. 30

Commissione elettorale

  1. Alle varie operazioni preparatorie presiede una “Commissione elettorale” composta di tre membri, di cui due “ASSOCIATI SOSTENITORI” e uno “ORDINARIO”. Per l’esplicazione del proprio mandato, la Commissione elettorale sarà assistita dal Segretario Generale dell’Associazione.
  2. I tre membri della Commissione elettorale sono nominati dal Consiglio Direttivo che può sceglierli anche fra i propri componenti.

Art. 31

Designazione dei candidati

  1. La designazione dei candidati eleggibili per il rinnovo delle cariche negli Organi Sociali, di cui all’Art. 14, comma 1 lett. a) dello Statuto, è effettuata a mezzo di liste, sottoscritte – in qualità di proponenti – da almeno un decimo degli iscritti (in via transitoria, senza distinzione di categoria), ripartiti fra autori “SOSTENITORI” ed “ORDINARI”, e artisti interpreti “SOSTENITORI” ed “ORDINARI”.
  2. L’accettazione, da parte del designato, di partecipare come candidato di una determinata lista, dovrà essere comprovata da una sua dichiarazione scritta da depositarsi presso la Commissione elettorale di cui all’art. 30 del presente Regolamento.
  3. Uno stesso candidato non può appartenere a più liste concorrenti.

Art. 32

Liste

  1. Le liste, contenenti cognome e nome dei candidati, debbono essere presentate alla Sede Sociale, che le trasmetterà alla Commissione elettorale, entro 30 giorni prima della data delle elezioni stesse.
  2. Le liste debbono contenere i nomi dei candidati alle cariche sociali nel numero e con le attribuzioni previste dallo Statuto per ogni Organo Sociale, e cioè:
  3. a) per il Consiglio Direttivo:

1)      8 membri consiglieri autori associati “SOSTENITORI”;

2)      5 membri consiglieri associati “Ordinari”;

3)      3 membri artisti interpreti ed esecutori, di cui due associati “Sostenitori”;

  1. b) per il Collegio dei Revisori:

1)      3 membri effettivi (di cui almeno due autori);

2)      2 membri supplenti (di cui almeno uno autore);

  1. c) per la Commissione del Ricorsi:

1)      3 membri effettivi (di cui almeno due autori);

2)      2 membri supplenti (di cui almeno uno autore).

  1. Le liste concorrenti saranno stampate su carta di colore diverso una dall’altra e numerate, per l’identificazione, progressivamente. (Lista N. 1, Lista N. 2, ecc.).
  2. Le liste elettorali verranno inviate a tutti gli iscritti votanti entro 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, con l’invito di partecipare all’Assemblea.

Art. 33

Versamento quote sociali

  1. Proponenti, candidati e votanti dovranno essere in regola con i pagamenti dovuti all’Associazione.

Art. 34

Anzianità di iscrizione

  1. Per le sue funzioni di organo direttivo dell’Associazione, i membri eleggibili, candidati per il Consiglio Direttivo, debbono avere una anzianità di iscrizione ininterrotta all’Associazione di almeno quattro anni.

Art. 35

Cause di esclusione

  1. Dalle liste concorrenti, ammesse alle elezioni dal Consiglio Direttivo, saranno depennati d’ufficio i nomi di quei candidati che non si trovassero nelle condizioni previste dagli Artt. 33 e 34 del presente Regolamento e che, comunque, risultassero esclusi dall’organico degli iscritti.
  2. I canditati depennati d’ufficio, dovranno essere sostituiti, dai presentatori della lista, nell’eguale numero e con le stesse qualifiche e attribuzioni.

DELEGHE

Art. 36

Deleghe

  1. Per le elezioni alle cariche sociali, ogni iscritto, in caso di impedimento a partecipare personalmente, può farsi rappresentare, in Assemblea, da un altro iscritto, a mezzo delega.
  2. La delega, posta in calce all’avviso di convocazione per le elezioni, deve essere riempita con il nome ed il cognome della persona delegata e, debitamente firmata dall’iscritto delegante, inviata all’iscritto rappresentante, che la produrrà in Assemblea per la votazione.
  3. L’iscritto può richiedere l’inoltro della delega attraverso la Segreteria dell’Associazione.
  4. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.
  5. Le deleghe saranno rimesse alla Presidenza dell’Assemblea, per la convalida, all’inizio della seduta e, a votazione avvenuta, dovranno essere conservate a cura del Segretario dell’Associazione.
  6. L’iscritto votante, in possesso di delega, riceverà la corrispettiva scheda per l’espressione del voto per delega.

VOTAZIONI

Art. 37

Seggio elettorale

  1. L’Assemblea convocata per le elezioni alle cariche sociali, nomina il seggio elettorale, composto di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e due membri scrutinatori, scelti fra i non candidati, attraverso votazione per alzata di mano.

Art. 38

Presidenza e segreteria dell’Assemblea

  1. La Presidenza dell’Assemblea è tenuta dal Segretario Generale. In caso di suo impedimento, presiede l’Assemblea un associato autore “Sostenitore” nominato dalla stessa Assemblea con votazione per alzata di mano.
  2. La Segreteria dell’Assemblea è tenuta dal Tesoriere.

Art. 40

Votazioni

  1. Il voto è segreto e viene espresso sull’apposita scheda contenente la lista dei candidati.
  2. L’iscritto può votare per i candidati di una sola lista. Sono ammesse, tuttavia, per la lista votata, cancellazioni con relative sostituzioni, nella forma e nel numero indicati nell’articolo seguente.

Art. 41

Sostituzioni

  1. Ogni associato votante ha la facoltà di sostituire:
  2. a) per il Consiglio Direttivo:

– 2 rappresentanti della categoria autori associati “Sostenitori;

– 1 rappresentanti della categoria autori associati “Ordinari;

– 1 rappresentante della categoria interpreti associati “Sostenitori;

  1. b) per il Collegio del Revisori:

– 1 membro autore fra i membri effettivi;

– 1 membro autore fra i membri supplenti.

  1. c) per la Commissione del Ricorsi:

– 1 membro autore fra i membri effettivi;

– 1 membro autore fra i membri supplenti.

  1. Le sostituzioni sono valide sempreché i candidati proposti per la sostituzione posseggano la stessa qualifica ed appartengano alla stessa categoria dei candidati sostituiti e che siano in possesso dei requisiti di cui agli Artt. 33 e 34 del presente Regolamento.
  2. Nelle schede di votazione, in calce all’elenco dei nominativi proposti per ciascun Organo Sociale, dovranno figurare, attraverso una linea punteggiata, gli spazi in bianco per l’apposizione delle eventuali sostituzioni.
  3. La stessa scheda dovrà riportare, per conoscenza dell’iscritto votante, il numero, la qualifica e la categoria per cui possono essere effettuate le sostituzioni per ogni Organo Sociale, a norma del presente articolo.

Art. 42

Consegna delle schede di votazione

  1. Le schede di votazione, sia personali che per delega, debbono essere consegnate al Presidente del seggio elettorale il quale, dopo l’identificazione dell’iscritto votante chiamato a votare con appello nominale, provvederà ad imbussolarle nell’apposita urna.

Art. 43

Voto per corrispondenza

  1. Gli iscritti, che si trovino nell’impossibilità di partecipare all’Assemblea per le elezioni, potranno votare per corrispondenza avvalendosi delle schede di votazione contenenti le liste dei candidati, allegate all’avviso di convocazione e della busta identificabile all’esterno dalla scritta: “Contiene scheda di votazione”.
  2. La scheda di votazione, piegata in modo che l’espressione del voto sia volto verso l’interno della piegatura, chiusa nella busta di cui all’articolo precedente, con la chiara indicazione del mittente votante e con la firma autografa posta trasversalmente sul retro della busta, dovrà essere spedita per raccomandata alla sede dell’Associazione e dovrà pervenire entro le ore 24 del giorno precedente la convocazione dell’Assemblea per le votazioni.
  3. La busta contenente la scheda di votazione verrà trasmessa alla Presidenza del seggio elettorale che, appurata e convalidata la posizione associativa del mittente votante, provvederà a immettere nell’urna la scheda di votazione estratta dalla busta.

Art. 44

Validità delle elezioni

  1. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

SCRUTINIO

Art. 45

Operazioni di scrutinio

  1. Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo nel locale ove si tiene l’Assemblea e vengono effettuate dai membri del seggio elettorale nominati dall’Assemblea. Essi possono essere assistiti da uno o più membri della Commissione elettorale.

Art. 46

Nullità

  1. Il voto è nullo quando la scheda di votazione porti una firma o, comunque, un segno atto a identificare l’iscritto votante.
  2. Si considerano come non effettuate le cancellazioni di nominativi non accompagnate dalle relative sostituzioni.
  3. In caso di nominativi apposti sulla scheda di votazione in numero eccedente a quello prescritto dall’Art. 41 del Regolamento, rimangono valide le indicazioni che precedono quelle messe in eccedenza.

Art. 47

Parità di voti

  1. Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulterà eletto il candidato che abbia una maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.

Art. 48

Proclamazione dei risultati

  1. I risultati delle votazioni saranno proclamati, seduta stante, dal Presidente dell’Assemblea e comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti.
  2. La graduatoria dei voti attribuiti agli iscritti non risultati eletti, verrà conservata dalla Segreteria dell’Associazione, per essere consultata nel caso di eventuali sostituzioni di iscritti eletti alle cariche sociali.

Art. 49

Ricorso

  1. Qualsiasi contestazione, in materia elettorale, è risolta dal Collegio dei Probiviri, al quale va rivolto il ricorso.
  2. Nel caso di accoglimento del ricorso, si procederà a una nuova elezione per quegli Organi Sociali oggetto della contestazione.