Il testo integrale della lettera inviata al Governo dai rappresentanti dell’industria culturale italiana

Pubblichiamo il testo integrale della lettera inviata al Governo dai rappresentanti dell’industria culturale italiana

Stato di attuazione del “P@tto di Sanremo”
Premesso che
– a seguito delle conclusioni raggiunte dalla Commissione interministeriale sui contenuti digitali nell’era di internet, su invito del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie, del Ministero delle Comunicazioni e del Ministero per i beni e le attività culturali, le organizzazioni rappresentative dei fornitori di connettività, dei titolari dei diritti, delle società di produzione audiovisiva e gestori di piattaforme di distribuzione nonché alcune della aziende rappresentate il 2 marzo 2005 hanno sottoscritto le Linee Guida per l’adozione dei codici di condotta ed azioni per la diffusione dei contenuti digitali nell’era di internet; in seguito diventate meglio note come “P@tto di Sanremo”;
– l’obiettivo di tale documento è quello di favorire la creazione di un ambiente digitale sicuro al fine di incoraggiare i titolari dei contenuti a mettere a disposizione del pubblico sulle reti telematiche il maggior numero possibile di opere nell’ambito di un mercato sostenibile per tutti i soggetti coinvolti;
– con decreto del 22 dicembre 2005 del Ministro per i beni e le attività culturale di intesa con la Presidenza del consiglio dei Ministri e di concerto con il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie e il Ministero delle Comunicazioni, allo scopo fondamentale di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per promuovere lo sviluppo della produzione e della fruizione di contenuti digitale tutelando la proprietà intellettuale, è stato costituito un Gruppo di lavoro con il compito di predisporre tavoli tecnici appositamente costituiti nonché, attraverso l’analisi delle eventuali osservazioni degli altri soggetti interessati, codici di deontologia e di buona condotta per settori determinati nel rispetto della normativa interna e di quella comunitaria
– nell’ambito del Gruppo di lavoro, insediatosi presso il Ministero per i beni e le attività culturali – Dipartimento Sport e Spettacolo, alcune delle organizzazioni firmatarie del P@tto di Sanremo hanno dato vita fra loro a un serrato confronto allo scopo di dare attuazione al P@tto di Sanremo;
– il 18 maggio 2006 la Federcomin, in nome e per conto delle associazioni @IIP e ASSTEL, ha elaborato e presentato il Codice di deontologia e di buona condotta dei fornitori di connettività, senza recepire, se non in minima parte, le indicazioni provenienti dai titolari dei diritti;
– nonostante gli strumenti normativi di cui negli ultimi anni l’ordinamento italiano si è dotato per la lotta e il contrasto ai diversi fenomeni di lesione dei diritti di autore e dei diritti connessi afferenti alle opere dell’ingegno create e pubblicate, ormai da molti mesi si assiste a un progressivo incremento dei predetti fenomeni di pirateria e contraffazione, soprattutto nell’ambito delle opere messe a disposizione sulla rete;
– l’incremento di contenuti digitali è in costante crescita e in diversi settori la distribuzione legale di opere tutelate da diritti d’autore è già una realtà consistente che necessita tuttavia, proprio perché in fase di espansione, una forte protezione dalla pirateria.

tutto ciò premesso, le sottoscritte associazioni

manifestano

la loro più profonda insoddisfazione per il contenuto del “Codice di deontologia e di buona condotta dei fornitori di connettività” elaborato da Federcomin, in nome e per conto delle associazioni @IIP e ASSTEL.
Tale documento risulta infatti incompatibile con la ratio e il contenuto del P@tto di Sanremo: stante il fatto che lo scopo fondamentale dichiarato di tale protocollo è quello di creare le condizioni per promuovere la disponibilità e l’utilizzo di contenuti digitali nella rete con il proposito di far sviluppare e crescere il mercato dei contenuti e incoraggiare lo sviluppo della cultura italiana, e che con la sottoscrizione del P@tto ci si è proposti di raggiungere tali risultati attraverso il confronto e la collaborazione di tutti gli attori del sistema, non può considerarsi adeguato strumento di azione realizzare un Codice di deontologia che in sostanza riproduce pedissequamente i principi programmatici del P@tto di Sanremo e il contenuto delle vigenti disposizioni di legge.
I principi programmatici devono essere declinati in modo preciso e funzionale ai risultati che ci si è impegnati a raggiungere. Limitarsi a riprodurre tali principi equivale in realtà a non attuarli affatto.
E’ altrettanto inutile limitarsi a richiamare il contenuto delle disposizioni di legge che, in quanto vincolanti, devono essere rispettate indipendentemente da qualsiasi codice di autoregolamentazione. Va peraltro sottolineato che diversi passaggi del Codice tradiscono un’interpretazione di parte e decisamente restrittiva della norme di legge citate o riprodotte.
Un esempio per tutti: non è corretto sottolineare che l’art. 17 del D.Lgs 70/2003 non consente ai service provider di sorvegliare le informazioni e i dati trasmessi; un conto è infatti evidenziare che tali soggetti non sono investiti da tale obbligo di sorveglianza e un conto è sostenere che, ancorché in assenza di un vincolo di legge, nell’ambito dell’attuazione dei propositi di collaborazione con i titolari dei diritti, i service provider non possano attuare in alcun modo tale forma di controllo, basti osservare le condizioni contrattuali previste dai principali operatori che già prevedono misure quali la sospensione o la rescissione del contratto in presenza di comportamenti illeciti.
I contenuti e le procedure di approntamento del Codice non hanno tra l’altro rispettato la necessità, indicata dal citato decreto del 22 dicembre 2005, “di individuare le più opportune misure attuative dei predetti impegni [previsti dal P@tto di Sanremo] promuovendo la collaborazione tra i rappresentanti della categorie operanti nei settori interessati e di studiare soluzioni tecniche e giuridiche condivise dai suddetti operatori per la fruibilità delle opere dell’ingegno e per fornire agli utenti informazioni circa le regole da osservare per la loro utilizzazione”. Come indicato nelle premesse, le misure previste dal Codice non recepiscono infatti, se non in minima parte, le indicazioni e i suggerimenti dei titolari dei diritti.
Naturalmente non è intenzione delle sottoscritte associazioni contestare il diritto di terzi soggetti, nella fattispecie delle organizzazioni rappresentative dei fornitori di connettività, di darsi in tutta libertà un qualsiasi codice di autodisciplina. Quello che esse contestano è invece che sia possibile contraddistinguere il Codice in questione come espressione del P@tto di Sanremo, in quanto, come evidenziato, il primo non è per niente conforme al secondo.
Pertanto le organizzazioni che dovessero eventualmente aderire a tale Codice non potranno presentarlo in nessun modo come attuazione del P@tto di Sanremo.
Dal canto loro le sottoscritte associazioni non possono che rinnovare la loro volontà di tenere fede agli impegni asssunti e in particolare a quello, espresso al punto 11 lettera A) del P@tto di Sanremo, di incrementare il più possibile la quantità e la qualità dei contenuti digitali immessi in rete. In alcuni settori, come quello musicale, oggi, rispetto ad un anno fa, la distribuzione legale di musica rappresenta già il 6 % del totale del mercato discografico, con notevoli indici di crescita. Osservano solo che tale impegno è imprescindibile dall’esistenza di condizioni di sicurezza nella rete che consentano a tutti i produttori di contenuti di rendere realmente possibile la tutela dei contenuti e che tali condizioni, così come evidenziato anche di recente dalla Carta Europea sottoscritta a Cannes, si possono realizzare solo ed esclusivamente con un impegno sostanziale dei service provider e più in generale degli operatori di telecomunicazione.
16 giugno 2006