Contrassegno S.I.A.E.: preoccupazione nell’ambito degli operatori commerciali del settore della vendita e del noleggio di supporti audiovisivi, in merito a controlli effettuati dalle forze dell’ordine

Riportiamo alcuni documenti relativi al problema del contrassegno (bollino) S.I.A.E. posto sulle confezioni dei supporti audio e audio-visivi, che vengono rimossi all’apertura della confezione stessa.

Atti Parlamentari — 17730 — Camera dei Deputati
XIV LEGISLATURA – ALLEGATO B AI RESOCONTI – SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 2005
La II Commissione,
premesso che:
negli ultimi mesi si è andata diffondendo una grave preoccupazione nell’ambito degli operatori commerciali del settore della vendita e del noleggio di supporti audiovisivi, in merito a controlli effettuati dalle forze dell’ordine, in quanto tali accertamenti hanno prodotto il sequestro di vario materiale, ed il conseguente avvio di procedimenti penali ed amministrativi a carico di rivenditori che pur in possesso di supporti originali ed adeguatamente fatturati risultavano privi del relativo contrassegno SIAE;
tali operatori al fine di favorire l’acquisto di questi supporti audiovisivi provvedono alla loro apertura per consentirne la valutazione da parte dei clienti, inserendo le copertine in contenitori di plastica con tasche multiple;
tale pratica è in uso anche al fine della tutela della sicurezza dell’esercizio commerciale per evitare furti, e per ragioni di capacità espositiva;
tutti i supporti provenienti dall’estero, che ricoprono circa il 50 per cento del mercato nazionale, trovano allocato il bollino SIAE sul cellophane che ricopre il supporto medesimo. Tale contrassegno è applicato con una colla speciale che ne impedisce il distacco, quindi nel momento in cui il rivenditore provvede all’apertura del supporto, per i motivi sopra indicati, il bollino non è più riutilizzabile;
nei magazzini di queste attività commerciali risultano, peraltro, giacenti ingenti quantità di materiale audiovideo antecedenti all’entrata in vigore della disciplina concernente l’applicazione del bollino SIAE;
la disciplina che regolamenta il diritto d’autore, ed in particolare l’obbligo di apposizione del bollino SIAE è normata dalla legge n. 633 del 1941 come modificata dalla legge 18 agosto 2000, n. 248 e dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2001, n. 338. In particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato, all’articolo 3, comma 1, prevede che tale contrassegno è applicato, di norma, sulla confezione del prodotto, in modo tale da risultare visibile e debba avere caratteristiche tali da non essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto;
il comma 4. dell’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2001, n 338, recita, inoltre: “Nei casi in cui le modalità di cui al comma I non risultino compatibili con le esigenze di commercializzazione di taluni prodotti, la SIAE autorizza l’apposizione del contrassegno sull’involucro esterno della confezione” impegna il Governo:
ad assumere iniziative normative volte a dare certezza agli operatori commerciali, prevedendo l’applicazione del bollino SIAE direttamente sul supporto audiovideo, ovvero introducendo una modifica del comma 4, dell’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11luglio 2001, n. 338, in quanto tale formu1azione, introdotta dal legislatore come deroga, si è andata consolidandosi come prassi per tutti i supporti provenienti dall’estero;
ad adottare iniziative normative, volte ad introdurre distinzioni, sul piano sanzionatorio, sotto il profilo penale ed amministrativo, per quegli operatori che in possesso di supporti privi di contrassegno SIAE ne possano comunque dimostrare l’autenticità, ai sensi della normativa sul diritto d’autore, ed il loro regolare acquisto;
a prevedere una soluzione amministrativa, e il relativo dissequestro dei supporti audiovideo, per gli operatori economici già incorsi in tali inadempienze a causa di un complesso normativo di difficile applicazione.
(7-00559) ” Grillini, Sciacca, Siniscalchi, Pistone, Mantini, Pisapia, Lucidi, Cento, Bellillo, Grignaffini, Panattoni.

La seduta comincia alle 14.50 (1 marzo 2005).
7-00559 Grillini: Applicazione del contrassegno SIAE su prodotti audiovisivi e relativa disciplina sanzionatoria.
Martedì `(1° marzo 2005) – 29 – Commissione II
(Discussione e rinvio).
La Commissione inizia la discussione.
Roberto SCIACCA (DS-U) illustrando la risoluzione in titolo di cui è cofirmatario, osserva che essa affronta la grave problematica relativa al sequestro di materiale audiovisivo che hanno dovuto subire gli operatori commerciali del settore della vendita e del noleggio, ed il conseguente avvio di procedimenti penali ed amministrativi a loro carico, per violazioni meramente formali alle norme relative al contrassegno SIAE. In sostanza tali operatori, per motivi pratici, provvedono all’apertura delle confezioni per consentire la valutazione dei prodotti da parte dei clienti; tale pratica viene utilizzata anche per motivi di sicurezza e quindi per evitare furti. Peraltro tutti i supporti provenienti dall’estero, pari al 50 per cento del mercato nazionale, riportano il bollino SIAE sul cellophane che ricopre la confezione.
Inoltre nei magazzini risultano giacenti notevoli quantità di materiale audiovisivo confezionato precedentemente all’entrata in vigore della disciplina concernente l’applicazione del bollino SIAE. Conseguentemente i rivenditori si sono visti sequestrare il materiale e sono stati sottoposti a procedimenti amministrativi e penali come se commercializzassero materiale contraffatto.
Ricorda che la disciplina che regolamenta il diritto d’autore è contenuta nella legge n. 633 del 1941 e nel decreto del Presidente del Consiglio n. 338 del 2001.
In particolare l’articolo 3, comma 1 di tale decreto prevede che il contrassegno, ” di norma “, e` applicato sulla confezione del prodotto e che debba avere caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento.
Peraltro il comma 4 dell’articolo 3 dello stesso decreto consente, per esigenze di commercializzazione dei prodotti, l’apposizione del contrassegno, previa autorizzazione della SIAE, sull’involucro esterno della confezione. Sulla base di tale ultima disposizione, che si presta anche a dubbi interpretativi, i produttori esteri hanno adottato una prassi consolidata per cui appongono il contrassegno direttamente sull’involucro esterno della confezione, anche in mancanza dell’autorizzazione della SIAE. Si comprende come da tale disciplina scaturisce una situazione paradossale per cui i negozianti al dettaglio che, per aspetti puramente formali, rischiano di essere sanzionati alla stregua dei contraffattori.
Appare evidente pertanto come la disciplina sul diritto d’autore, anche a seguito delle modifiche recenti, si presta a dubbi interpretative a difficoltà applicative che danno luogo alle deprecabili situazioni prima evidenziate.
Inoltre, proprio per la difficoltà di rispettare alcuni adempimenti formali relativi al contrassegno SIAE, le associazioni culturali e i disk jockey rischiano gravi sanzioni se non addirittura la sospensione dell’attività.
Ricorda come da svariati mesi le associazioni di categoria hanno sollecitato il Governo ad intervenire con provvedimenti adeguati per porre rimedio alle storture della disciplina sul contrassegno SIAE.
Tuttavia fino ad oggi il Governo è rimasto indifferente a tali richieste. Si è peraltro imputata la situazione evidenziata ai produttori esteri che, come già detto, avrebbero adottato una prassi non corretta relativamente all’applicazione del bollino SIAE, senza considerare che tale prassi risponde a logiche di economicità per ridurre i costi di produzione.
Il sottosegretario di Stato Michele Giuseppe VIETTI si riserva di intervenire nella prossima seduta.
Nino MORMINO, presidente, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.

Camera dei Deputati
Risoluzione n. 7-00559 On. Grillini ed altri
Mercoledì 16 marzo 2005: Risposta del Governo.
OGGETTO: Applicazione del contrassegno SIAE su supporti fonovideografici.
Le questioni esposte nella Risoluzione presentata evidenziano la situazione che si è venuta a creare in questi anni a seguito dell’apposizione, secondo la prestabilita normativa e la prassi adottata, del contrassegno SIAE solo sull’involucro esterno del prodotto, causando molteplici “difficoltà” tra gli operatori, i quali, come è noto, sono stati penalizzati, nonostante lo svolgimento corretto del loro lavoro.
E’ vero che l’apposizione del contrassegno SIAE sulla parte esterna della confezione risponde sia all’esigenza di rendere visibile il bollino su ogni supporto, ai fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell’ingegno e del relativo assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi, che di garantire che lo stesso non possa essere trasferito su un altro prodotto o rimosso senza danneggiamento.
La normativa di riferimento – legge n. 633 del 1941 e D.P.C.M. n. 338 del 2001 -, pertanto, risulterebbe chiara nel definire le procedure per l’apposizione di tale contrassegno.
Ma contrariamente a ciò, la realtà applicativa ha fatto emergere una serie di problematiche.
Come è noto, gli operatori del settore, come segnalato dagli Interroganti, provvedono all’apertura delle confezioni, al fine di favorire l’acquisto di tali prodotti, con ciò provocando l’irrimediabile asportazione del bollino SIAE dal supporto stesso.
Stando alla normativa attualmente vigente il sopra descritto comportamento finisce per ricadere nella fattispecie penale prevista dall’articolo 171 -ter, comma 1), ed in particolare in quella stabilita alla lettera d), con la quale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da circa 2.500 a circa 15.500 euro, chi detiene per la vendita o pone in commercio supporti di opere musicali, privi del prescritto contrassegno SIAE.
Ora è di tutta evidenza che questa norma intende punire coloro che smerciano opere che non abbiano assolto i diritti d’autore, mentre nel caso in questione l’assenza del bollino dal supporto si riferisce ad opere per le quali sono stati regolarmente pagati i relativi diritti.
Appare evidente la complessità e la delicatezza del problema, tenuto conto degli interessi coinvolti: da un lato, La diffusione di comportamenti di operatori volti ad incentivare l’acquisto di supporti audiovisivi e, dall’altro, la necessità di assicurare che siano messi in vendita solo prodotti muniti del contrassegno SIAE.
Una previsione normativa di applicazione del bollino SIAE direttamente sul supporto audiovideo appare, allo stato, impraticabile, atteso che il problema riguarda essenzialmente i supporti provenienti dall’estero, i quali hanno il contrassegno SIAE sul cellophane. I motivi ostativi sono legati alle esigenze delle catene di produzione industriale, destinate a servire mercati mondiali e agli elevati costi per le eventuali modifiche del ciclo produttivo.
Né, al momento, sembra percorribile l’adozione di iniziative normative volte ad introdurre distinzioni sul piano sanzionatorio, sia penale che amministrativo, a favore di quegli operatori in possesso di supporti privi di contrassegno SIAE, ma che comunque siano in grado di dimostrare l’assolvimento dei relativi diritti.
Ove si accertasse la rilevanza sociale e la liceità di tali pratiche commerciali sarebbe infatti opportuno escludere ogni forma di sanzione. Al riguardo, pertanto, risulta necessario e pregiudiziale ad ogni intervento normativo un puntuale approfondimento ditali questioni, anche al fine di valutate il giusto contemperamento degli interessi coinvolti e di individuare soluzioni, anche procedurali, destinate alla tutela delle diverse posizioni.
In considerazione dei motivi sopra esposti, il Governo esprime, al momento, parere contrario alla Risoluzione presentata, in mancanza dei necessari approfondimenti.
Una sede idonea a tali valutazioni appare il tavolo tecnico, già attivato, da due anni, tra la SIAE e gli operatori del settore, che, nel giugno 2004, ha dato già risultati concreti consentendo la definizione della procedura applicativa per la risoluzione del diverso, ma affine, problema del rilascio da parte della SIAE di contrassegni sostitutivi, nelle ipotesi dello smarrimento o della distruzione fortuita dei contrassegni originariamente apposti.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ultima modifica alla legge sul diritto d’autore

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7, che apporta alcune modifiche alla legge sul diritto d’autore.
In particolare, la locuzione “per trarne profitto” dell’art. 171-ter l.d.a., introdotta dal noto Decreto Urbani, torna a essere “a fini di lucro”.
Inoltre sono abrogate le lettere d) e h-bis) dell’art. 39 del D.Lgs. 68/2003, relative al pagamento del compenso per copia privata su alcune tipologie di supporti.

Ecco il testo delle modifiche:

Art. 3.
Interventi per i beni e le attività culturali

[omissis]

3-ter. All’articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;».
3-quater. All’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato».
3-quinquies. All’articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: “per trarne profitto” sono sostituite dalle seguenti: “a fini di lucro”».
3-sexies. All’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 è abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d’autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l’informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse. Nell’ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I Codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-septies. All’articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, al comma 1, le lettere d) e h-bis) sono abrogate.

[omissis]