Musicisti dalla parte di Grokster e Kazaa

Un gruppo di noti musicisti trai quali si possono menzionare Steve Winwood e il rapper Chuck D si è schierato dalla parte dei sistemi P2P come Grokster e Kazaa.
Gli artisti sostengono infatti di non ritenere le aziende che producono e commercializzano i programmi di file sharing responsabili per l’uso illecito dei sistemi da parte di alcuni utenti.
Il gruppo ritiene inoltre che il file sharing sia uno strumento di marketing di grande importanza per la diffusione delle opere anche in assenza della possibilità di poter contare sul sostegno di una casa discografica.
Naturalmente, e non potrebbe essere altrimenti, tale dichiarazione non comporta per gli stessi l’avallo della pirateria che è condannata come una delle piaghe che maggiormente affliggono gli autori, specialmente se coloro i quali non fanno parte della ristretta cerchia dei cosiddetti big.

Approvate dal Senato alcune modifiche alla legge sul diritto d’autore

Nella seduta del Senato n. 751 del 01/03/2005, in sede di discussione del disegno di legge n. 3276, intitolato “Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere =strategiche, per la mobilita’ dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione”, è stato approvato il seguente emendamento all’art. 3 del decreto legge 7/2005:

3.140
LA COMMISSIONE
Approvato con un subemendamento
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
«3-bis. All’articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa”. 3-ter. All’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: “Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato”. 3-quater. All’articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: “per trarne profitto” sono sostituite dalle seguenti: “a fini di lucro”. All’articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: “comunica al” sono sostituite dalle seguenti: “mette a disposizione del”. 3-quinquies. All’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 è abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d’autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l’informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse. Nell’ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I Codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. 3-sexies. Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato».

Il testo definitivo è stato approvato ieri dal Senato, si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Firmato il P@tto di Sanremo

Come preannunciato è stato siglato stamani dai Ministri Stanca, Urbani e Gasparri e dai rappresentanti di circa 50 aziende interessate dal processo di diffusione dei contenuti in Rete, come fornitori di connettività, case di produzione e, in genere, titolari dei diritti delle opere dell’ingegno.
Stanca ha illustrato come il progetto ha il compito di contemperare le esigenze degli aventi diritto i cui interessi sono minacciati dalla indiscriminata e illecita diffusione dei contenuti in Rete e quelle degli utenti per i quali il Web rappresenta una opportunità di informazione, di crescita culturale e di condivisione della conoscenza.
Gasparri nel corso della conferenza stampa ha affermato quindi che i soggetti coinvolti elaboreranno soluzioni per la diffusione dei contenuti in Rete, ma che il primo passo è la condanna della illegalità.
Gasparri ha sottolineato come anche sul Web è necessario e possibile realizzare meccanismi di diffusione dei contenuti che consentano di tutelare i titolari dei diritti e che la Rete non può essere un mezzo a esclusivo appannaggio dei fautori dello scambio gratuito.
Il Ministro a poi fatto appello ai giovani e agli aventi diritto: “…a loro [i giovani n.d.r.]chiediamo lo sforzo di non cedere all’illegalità; agli autori e produttori, ai detentori dei diritti chiediamo invece di avviare una politica visibilità per contenere il costo di queste opere”.
Il ministro Urbani ha invece sottolineato i danni generati dal fenomeno della pirateria sotto il profilo economico e culturale. Il Ministro ha tenuto a sottolineare come sul piano normativo esista una distinzione tra lo scopo di lucro e l’uso personale nel caso di condotta illecita che rende perseguibile penalmente sono la prima fattispecie.
Questo per sottolineare anche che l’obiettivo di rendere sicura la diffusione dei contenuti in Rete, di rendere possibile un mercato legale dei diritti d’autore sul Web, tramite la collaborazione di tutte le parti coinvolte consentirà di operare con maggiore efficacia ed efficienza per debellare la pirateria generata dalla malavita organizzata che ha come scopo esclusivo la generazione di illeciti profitti.
Nel corso della conferenza stampa è stato anche affermato che si intendono realizzare interventi normativi flessibili che non criminalizzino i sistemi P2p allo scopo di non frenare lo sviluppo delle tecnologie e del mercato.
Il processo è iniziato, speriamo che conduca a un reale punto di equilibrio.

Possibile azione legale contro un sito russo che commercializza file musicali a 5 centesimi

Le autorità giudiziarie russe stanno considerando la possibilità di intentare una azione legale penale contro un sito che offre musica a pagamento a un prezzo decisamente inferiore a quello praticato dalle altre aziende in Rete. Secondo quanto riferito da IFPI, l’unità della Polizia moscovita che si occupa di crimini informatici, ha riferito i risultati della propria attività investigativa all’Ufficio del Pubblico Ministero di Mosca che ha ora 30 giorni dare il via all’azione legale. Il sito oggetto dell’investigazione, Allofmp3.com, offre musica in formato MP3 a pagamento, ma senza alcuna forma di digital rights management che limiti la possibilità di copia commercializzando inoltre brani musicali di gruppi (come i Beatles) che non hanno concesso i propri brani per la vendita online. I proprietari del sito affermano di essere in regola in quanto avrebbero corrisposto il dovuto a una società che rappresenta gli aventi diritto denominata Russian Organisation for Multimedia and Digital Systems. IFPI sostiene invece di non avere autorizzato in alcun modo al commercializzazione dei brani.

Le modifiche al decreto Urbani: ecco gli emendamenti

Alcuni senatori della 7a Commissione permanente del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali), durante l’esame in sede referente della Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nella seduta n. 361 del 17/02/2005, hanno proposto i seguenti emendamenti alla legge sul diritto d’autore, in particolare degli artt. 171, 171-ter, 171-quater e all’art. 11. Ancora una volta ci duole constatare che, seppur animati da buone intenzioni, i senatori propongono testi di legge che poco hanno a vedere con la teoria del diritto d’autore, e quindi con la legge vigente. Per fare un esempio: nell’emendamento 3.14/3 si citano attività che sono comprese nell’esercizio dei diritti di utilizzazione economica previsti dalla legge ex artt. 12 e seguenti. La copia è l’esercizio del diritto di riproduzione (art. 13 l.d.a.)(e quindi basta citare il diritto di riproduzione); l’immissione (termine mai usato nell’elencazione dei diritti di utilizzazione economica) dovrebbe essere una attività compresa nella messa a disposizione al pubblico, prevista all’art. 16, e compresa nel diritto di comunicazione al pubblico. Come la trasmissione, attività specifica del diritto di comunicazione alpubblico. Basterebbe sostituire la frase con “Tali opere possono essere liberamente utilizzate”, se questa è l’intenzione del legislatore, e il lavoro dell’interprete sarebbe enormemente facilitato Inoltre l’utilizzo del termine “prestito”, nella seconda parte dell’enunciato, induce a confusione, poiché la legge sul diritto d’autore prevede uno specifico diritto di prestito all’art. 18-bis. In questo contesto invece sembra che il termine sia utilizzato per indicare il finanziamento da parte dello stato. Riteniamo utile quindi sostituire il termine “prestito” con “finanziamento” o “contributo” o altro. E poi notiamo che si continua a utilizzare il termine “immissione in reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere”: ma la “la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”, diritto previsto all’art. 16 l.d.a., non dovrebbe comprendere, secondo le intenzioni del legislatore, tutte le forme di utilizzazioni cd. “digitali” dell’opera? E quindi anche quelle dei telefonini… E se l’intenzione del legislatore è quella di punire i comportamenti illeciti che avvengono in rete, perché limitare la “messa a disposizione” alla “immissione”, che, da vocabolario, è “l’introduzione di dati nella memoria di un computer”. Sembrerebbe allora questa essere un atto prodromico alla “messa a disposizione”, da ricondursi più al concetto di riproduzione che a quello di comunicazione al pubblico. Con delle conseguenze interpretative importanti, che devono necessariamente essere focalizzate: ci sembra che l’immissione non sempre comporti di conseguenza la messa a disposizione al pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Di seguito sono pubblicati i testi degli emendamenti.

3.14/2

CORTIANA

All’emendamento 3.14, sostituire i commi 3-bis e 3-ter con il seguente: “3-bis. All’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto in fine, il seguente comma: “2-bis. Chiunque, in violazione dell’articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un’opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d’autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un’opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150”.

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3.14/3

CORTIANA

All’emendamento 3.14, sostituire i commi 3-bis e 3-ter con il seguente:

“3-bis. All’articolo 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole ‘ed a loro conto e =spese.’ sono aggiunte le seguenti: ‘Tali opere si possono liberamente riprodurre, immettere, distribuire, copiare, trasmettere, attraverso qualunque canale o strumento di distribuzione, senza pena alcuna per il soggetto che riproduca, immetta, distribuisca, copi, trasmetta, trascriva, esegua, rappresenti, reciti, comunichi al pubblico, traduca, noleggi tale opera. Le opere prodotte con contributo a titolo di prestito da parte dello Stato, qualora tale prestito non venga restituito nelle forme e nei tempi previsti dal contratto, ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo. Le opere realizzate con contributo totale o parziale dello Stato e delle sue articolazioni a fondo perduto ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo.”.

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3.14/4

CORTIANA

All’emendamento 3.14, dopo il comma 3-sexies, inserire il seguente: “3-septies. All’articolo 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole ‘ed a loro conto e spese.’ sono aggiunte le seguenti: ‘Tali opere si possono liberamente riprodurre, immettere, distribuire, copiare, trasmettere, attraverso qualunque canale o strumento di distribuzione, senza pena alcuna per il soggetto che riproduca, immetta, distribuisca, copi, trasmetta, trascriva, esegua, rappresenti, reciti, comunichi al pubblico, traduca, noleggi tale opera. Le opere prodotte con contributo a titolo di prestito da parte dello Stato, qualora tale prestito non venga restituito nelle forme e nei tempi previsti dal contratto, ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo. Le opere realizzate con contributo totale o parziale dello Stato e delle sue articolazioni a fondo perduto ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo.”.

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3.14

ASCIUTTI, relatore

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

“3-bis. All’articolo 171, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa”. 3-ter. All’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1.bis. Chiunque commette la violazione di cui al comma 1, lettera a-bis) è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. 3-quater. All’articolo 171-ter, comma 1, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «per trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di lucro». All’articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: “diffonde o” sono soppresse. 3-quinquies. All’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 è abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d’autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l’informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse. Nell’ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I Codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio del Ministri, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle Comunicazioni e per i beni e le attività culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. 3-sexies. Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato”.»

Lezione di copyright per le scuole medie

Tutte le mattine, dal 3 al 5 marzo, SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), IMAIE (Istituto per la Tutela dei diritti degli Artisti, Interpreti ed Esecutori) e AFI (Associazione dei Fonografici Italiani) presentano a Sanremo “Rispettiamo la Creatività”. Si tratta di un programma di incontri con giovani delle scuole medie che propone, in modo semplice e divertente, un percorso illustrativo sul valore della musica e sui diritti dei suoi protagonisti. Attraverso quiz, giochi e diapositive animate, spiega ruoli e professioni del mondo musicale – autori, compositori, editori, artisti, produttori – e, solo alla fine, tocca gli aspetti dannosi derivanti da atti illeciti. Gli incontri mirano anche a stimolare il dibattito con i giovani affinché comprendano quanto, perché e come questi temi possono coinvolgere le loro attività e il loro futuro professionale. Gli incontri, ospitati in uno spazio all’interno del Radio Music Village, rientrano nell’ambito delle iniziative educative che AFI, IMAIE e SIAE stanno promuovendo a livello nazionale nel rispetto degli impegni presi a livello europeo come partner italiani di EMCA. L’EMCA – European Music Copyright Alliance – è un’alleanza di organizzazioni e associazioni europee che difendono il diritto d’autore e i diritti dei produttori e degli artisti. Fondata nel 2003, su iniziativa dell’AFI, ha l’obiettivo di promuovere progetti di educazione al rispetto della creatività e della proprietà intellettuale (www.emcaweb.net ). Per affrontare la pirateria, oltre alle attività previste dalle leggi di ciascuna nazione, è necessario promuovere iniziative di educazione coordinate a livello europeo spiegando ai giovani l’importanza del copyright. L’Alleanza, oltre all’Italia, coinvolge Spagna, Germania, Inghilterra, Francia e Belgio, per la realizzazione nel proprio paese di campagne educative destinate, in questa prima fase, a giovani delle scuole medie.

Il cellulare, il futuro della musica

Il Congresso annuale 3GSM attualmente in svolgimento a Cannes che vede la partecipazione di tutti i maggiori produttori di telefonia mobile, ha definitivamente consacrato il cellulare a nuovo media per l’ascolto della musica. Infatti varie aziende hanno illustrato iniziative che hanno come obiettivo l’utilizzo del cellulare in alternativa agli altri tipi di lettori di file musicali. Nokia ha annunciato di avere posto in essere una collaborazione con Microsoft allo scopo di permettere ai propri telefoni di scaricare brani musicali dai computer equipaggiati con Windows XP, comunicando anche il prossimo lancio di un cellulare espressamente dedicato alla musica. Anche gli altri colossi della fonia mobile non si sono tirati indietro. SonyEricsson ha infatti annunciato anch’essa il lancio di un nuovo modello di cellulare con il marchio Sony Walkman in grado di interfacciarsi con i computer degli utenti e anche connettersi direttamente ai servizi di distribuzione dei brani in Rete. Motorola ha invece illustrato la prossima introduzione di un modello di telefono iTunes compatibile denominato RCKR (Rocker). Insomma il telefono cellulare pare intenzionato a divenire un seria alternativa ai cosiddetti Mp3 player capitanati da iPod. Per i produttori si tratterà ora di strutturare i sistemi per impedire che “il telefonino” non divenga un’alternativa praticabile anche nella illecita diffusione di contenuti.

La Presidenza del Consiglio promuove una campagna contro la pirateria

Il lancio della campagna contro la pirateria multimediale promossa dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, è stata salutata con soddisfazione dalle tre grandi associazioni antipirateria del settore musicale, video e software. Secondo BSA (Business Software Alliance), Fapav (Federazione antipirateria audiovisiva) e FPM (Federazione contro la pirateria musicale) il Governo, promuovendo tale iniziativa, ha risposto alla necessità di salvaguardare i settori creativi fondamentali per lo sviluppo economico e culturale del Paese.

Sentenza del Tar Lazio in materia di S.I.A.E. e diritti connessi

Il TAR Lazio legittima i titolari dei diritti connessi ad aderire alla SIAE in quanto la stessa dispone di adeguati poteri di rappresentanza. Questo uno dei punti di maggiore importanza della recente sentenza del Tar Lazio n. 1037/05, che stabilisce che la SIAE è tenuta a gestire unitariamente la tutela dei diritti spettanti ai loro titolari.

La Fimi contro i dibattiti-talk show sui cantanti: «Rischio di gogna» I discografici: non vogliamo quegli ospiti a Sanremo «Ambra, Lecciso, Faletti e Baricco? Sarebbero fuori luogo. Sì ai critici sul palco dell’Ariston»

No alla gogna sul palco di Sanremo. No alle scommesse sul Festival. I discografici contro la Rai. Non ne vogliono sapere di dibattiti-talk show all’Ariston con ospiti vari pronti a giudicare le canzoni e di schedina per pronosticare i vincitori. «Non vogliamo che Sanremo venga trasformato nel bar dello sport o che i cantanti siano trattati come i cavalli», attacca Enzo Mazza, direttore generale della Fimi, l’associazione che riunisce circa il 90% delle etichette e delle case discografiche. «E’ necessario incontrarsi con la Rai e discutere. Tutto il Festival ruota attorno alle canzoni: è vero che è anche un grande evento televisivo, ma senza la musica non ci sarebbe nulla», aggiunge Luigi Barion, presidente dell’Afi, l’altra associazione di settore. La paura dei discografici è che portare critici e ospiti in diretta trasformi la gara in una gogna mediatica. Temono l’effetto-reality: urla, schiamazzi e liti studiati per fare audience. Bonolis ha detto che non vuole trasformare Sanremo in un «circo Barnum» e che cerca volti «che portino qualcosa di diverso». «Non dico che lui non stia facendo un buon lavoro televisivo – dice Mazza -. Il problema non sono tanto i critici musicali che daranno giudizi tecnici, ma temiamo che altri personaggi abbiano il desiderio di abbassare il livello soltanto per mettersi in mostra». Quelli che la Fimi proprio non vorrebbe vedere sono «i tipici ospiti da reality show: pronti a dire cose incredibili e trasformare tutto in un baraccone pur di farsi notare». Fuori i nomi. Bonolis ha detto che ci sarà sicuramente Ambra. Non sarà un critico, ma è compagna di Francesco Renga, uno dei cantanti in gara. E se ci fosse anche Loredana Lecciso, compagna di Al Bano. Qualcosa di musica capiranno, no? «Non è che le mogli degli avvocati siano esperte di leggi», replica Mazza. Il presentatore ha anche annunciato che vorrebbe scrittori come Alessandro Baricco e Giorgio Faletti. Non potrebbero dire qualcosa di sensato sui testi? «Ribaltiamo i piani: a loro andrebbe bene che i loro romanzi venissero maltrattati in tv da chi magari li ha letti distrattamente?». Secondo Mazza sono i giovani quelli che rischiano di uscirne con le ossa rotte: «Il giudizio di un personaggio famoso potrebbe influenzare il pubblico e distruggere il lavoro serio e professionale che c’è dietro a ogni canzone». Aggiunge Barion: «Spero almeno che i cantanti non siano obbligati a partecipare a questi siparietti». Insomma, la rivoluzione annunciata da Bonolis e Raiuno ha compattato la categoria.
Lo scorso anno Fimi e Afi si divisero: la prima boicottò il Festival, la seconda mandò i suoi artisti. Per questa edizione l’organizzazione è sotto tiro incrociato. Secondo motivo del malcontento dei discografici è la schedina. I Monopoli di Stato hanno annunciato un concorso tipo Totogol: bisogna indovinare chi arriverà in finale in ciascuno dei cinque raggruppamenti (uomini, donne, gruppi, classic, giovani) in gara. La Fimi esprime «preoccupazione». Riassume Mazza con una battuta: «Gli artisti non sono cavalli, quello della scommessa ci sembra un meccanismo deleterio per le canzoni». E aggiunge: «Non si capisce perché lo Stato debba incassare soldi grazie agli artisti, se poi per noi non fa nulla». La richiesta è quella di «destinare i proventi a sostegno degli artisti emergenti o all’organizzazione di iniziative di lotta alla pirateria o in altri provvedimenti a favore della musica italiana». Non piace nemmeno l’idea del televoto, quello che deciderà il vincitore finale. «Anche qui – rilancia Barion – non capiamo perché debbano guadagnarci solo gli operatori telefonici». Se la Rai rispondesse picche alle richieste dei discografici? L’Afi «non minaccia il ritiro dei propri cantanti dal Festival, ma invoca un maggiore spirito di confronto». Più secco Mazza: «Ci auguriamo che l’organizzazione cambi approccio. E’ ancora presto per parlare di ritiro dei cantanti: prima vogliamo un incontro».